PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti colpiti da patologie croniche, le cui funzioni vitali sono, anche solo in parte, compromesse da tali patologie, è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, un contrassegno speciale, secondo il modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, al fine di riservare idonei spazi alla sosta dei veicoli dei medesimi soggetti. Il citato contrassegno deve essere posto sul parabrezza del veicolo ed è valido su tutto il territorio nazionale.
      2. I comuni individuano gli spazi riservati alla sosta dei veicoli dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in numero pari a quelli individuati ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le facilitazioni e i benefìci previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale per le persone con limitata o impedita capacità motoria.